Art. 10

Principi di base

In vigore dal 13 mar 2015
Principi di base 1.   Una persona è autorizzata ad accedere ad ICUE dopo che: 1) sia stata accertata la sua necessità di conoscere; 2) sia stata istruita sulle norme di sicurezza per la protezione delle ICUE, nonché sulle norme e gli orientamenti di sicurezza pertinenti, ed abbia riconosciuto le proprie responsabilità in materia di protezione di tali informazioni; 3) per le informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e superiore, abbia ottenuto il nulla osta di sicurezza del livello adatto o sia in altro modo debitamente autorizzata in virtù delle proprie funzioni secondo le disposizioni legislative e regolamentari nazionali; 2.   Tutte le persone le cui mansioni richiedono l'accesso a ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore dispongono del nulla osta di sicurezza del livello adatto prima di poter accedere a dette ICUE. La persona interessata esprime per iscritto il proprio consenso a essere soggetta alla procedura per il nulla osta di sicurezza del personale. In mancanza di detto consenso, alla persona non possono essere assegnati posti, funzioni o mansioni che prevedano l'accesso a informazioni classificate al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore. 3.   Le procedure per il nulla osta di sicurezza del personale sono intese a determinare se una persona, in considerazione della sua lealtà, onestà e affidabilità, può essere autorizzata ad accedere alle ICUE. 4.   La lealtà, l'onestà e l'affidabilità di una persona ai fini della concessione di un nulla osta di sicurezza per l'accesso a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono accertate mediante un'indagine di sicurezza condotta dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 5.   L'autorità di sicurezza della Commissione è l'unica autorizzata a mantenere un collegamento con le autorità di sicurezza nazionali o altre autorità nazionali competenti per quanto riguarda tutti i nulla osta di sicurezza. Tutti i contatti tra i servizi della Commissione, il loro personale, le autorità di sicurezza nazionali e altre autorità competenti avvengono attraverso l'autorità di sicurezza della Commissione.
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Principi di base (Art. 10 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo