Art. 8

Violazioni della sicurezza e compromissione di ICUE

In vigore dal 13 mar 2015
Violazioni della sicurezza e compromissione di ICUE 1.   La violazione della sicurezza è conseguenza di un atto o omissione di una persona contrario alle norme di sicurezza contenute nella presente decisione e nelle sue norme di attuazione. 2.   La compromissione di ICUE si verifica quando, in seguito a una violazione della sicurezza, le ICUE sono state diffuse in tutto o in parte a persone non autorizzate. 3.   Qualsiasi violazione o sospetta violazione della sicurezza è immediatamente riferita all'autorità di sicurezza della Commissione. 4.   Qualora sia noto o vi siano ragionevoli motivi di ritenere che vi sia stata compromissione o perdita di ICUE, è necessario svolgere un'indagine di sicurezza a norma dell' della decisione (UE, Euratom) 2015/443. 5.   È necessario adottare tutte le misure necessarie a: a) informare l'originatore; b) assicurare che personale non direttamente interessato alla violazione indaghi sul caso per accertare i fatti; c) valutare i potenziali danni agli interessi dell'Unione o degli Stati membri; d) adottare i provvedimenti opportuni per impedire che i fatti si ripetano; e e) informare le autorità competenti delle misure adottate. 6.   Ogni persona responsabile di una violazione delle norme di sicurezza contenute nella presente decisione è passibile di azione disciplinare conformemente allo statuto. Ogni persona responsabile della compromissione o della perdita di ICUE è passibile di sanzioni disciplinari e/o azioni legali conformemente alle disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili.
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