Art. 8
Violazioni della sicurezza e compromissione di ICUE
In vigore dal 13 mar 2015
Violazioni della sicurezza e compromissione di ICUE
1. La violazione della sicurezza è conseguenza di un atto o omissione di una persona contrario alle norme di sicurezza contenute nella presente decisione e nelle sue norme di attuazione.
2. La compromissione di ICUE si verifica quando, in seguito a una violazione della sicurezza, le ICUE sono state diffuse in tutto o in parte a persone non autorizzate.
3. Qualsiasi violazione o sospetta violazione della sicurezza è immediatamente riferita all'autorità di sicurezza della Commissione.
4. Qualora sia noto o vi siano ragionevoli motivi di ritenere che vi sia stata compromissione o perdita di ICUE, è necessario svolgere un'indagine di sicurezza a norma dell' della decisione (UE, Euratom) 2015/443.
5. È necessario adottare tutte le misure necessarie a:
a)
informare l'originatore;
b)
assicurare che personale non direttamente interessato alla violazione indaghi sul caso per accertare i fatti;
c)
valutare i potenziali danni agli interessi dell'Unione o degli Stati membri;
d)
adottare i provvedimenti opportuni per impedire che i fatti si ripetano; e
e)
informare le autorità competenti delle misure adottate.
6. Ogni persona responsabile di una violazione delle norme di sicurezza contenute nella presente decisione è passibile di azione disciplinare conformemente allo statuto. Ogni persona responsabile della compromissione o della perdita di ICUE è passibile di sanzioni disciplinari e/o azioni legali conformemente alle disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili.
Storico versioni
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