Art. 12
Sessioni informative sull'autorizzazione di sicurezza
In vigore dal 13 mar 2015
Sessioni informative sull'autorizzazione di sicurezza
1. Dopo aver partecipato alle sessioni informative sull'autorizzazione di sicurezza organizzate dall'autorità di sicurezza della Commissione, tutte le persone che hanno ottenuto un'autorizzazione di sicurezza riconoscono per iscritto di aver compreso gli obblighi di protezione delle ICUE e le conseguenze che possono verificarsi se le ICUE risultano compromesse. Una registrazione di tale attestazione scritta è conservata dall'autorità di sicurezza della Commissione.
2. Tutte le persone autorizzate ad avere accesso alle ICUE o tenute a trattarle, sono sensibilizzate all'inizio e istruite periodicamente riguardo alle minacce per la sicurezza e devono comunicare immediatamente all'autorità di sicurezza della Commissione qualsiasi iniziativa o attività che ritengano sospetta o insolita.
3. Tutte le persone che cessano l'incarico per il quale era richiesto l'accesso alle ICUE sono informate dell'obbligo di continuare a proteggere le ICUE e, in caso, riconoscono per iscritto quest'obbligo.
Storico versioni
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