Art. 13

Autorizzazioni di sicurezza temporanee

In vigore dal 13 mar 2015
Autorizzazioni di sicurezza temporanee 1.   In circostanze eccezionali, laddove sia debitamente giustificato nell'interesse del servizio e in attesa dell'esito dell'intera indagine di sicurezza, l'autorità di sicurezza della Commissione, dopo aver consultato l'autorità di sicurezza nazionale dello Stato membro di cui è cittadina la persona interessata e con riserva dell'esito dei controlli preliminari per verificare l'inesistenza di pertinenti informazioni negative note, può rilasciare un'autorizzazione temporanea per accedere alle ICUE per una funzione specifica, fatte salve le disposizioni relative al rinnovo dei nulla osta di sicurezza. Tali autorizzazioni temporanee per accedere alle ICUE sono valide per sei mesi al massimo e non danno accesso alle informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. 2.   Dopo essere state istruite in conformità all', paragrafo 1, tutte le persone alle quali è stata concessa un'autorizzazione temporanea riconoscono per iscritto di aver compreso gli obblighi di protezione delle ICUE e le eventuali conseguenze se le ICUE risultano compromesse. Una registrazione di tale attestazione scritta è conservata dall'autorità di sicurezza della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:444:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Autorizzazioni di sicurezza temporanee (Art. 13 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo