Art. 38

Situazioni di emergenza

In vigore dal 13 mar 2015
Situazioni di emergenza 1.   In deroga alle disposizioni del presente capo, le procedure specifiche descritte di seguito possono essere applicate in casi di emergenza, come in situazioni di crisi, conflitti, guerre imminenti o già in corso o in circostanze operative eccezionali. 2.   Le ICUE possono essere trasmesse, previo consenso dell'autorità competente, usando prodotti crittografici approvati per un livello di classifica inferiore o senza cifratura nel caso in cui un ritardo causerebbe un danno manifestamente maggiore di quello dovuto all'eventuale divulgazione del materiale classificato e se: a) il mittente e il destinatario non hanno l'attrezzatura di cifratura necessaria; e b) il materiale classificato non può essere trasmesso in tempo utile con altri mezzi. 3.   Le informazioni classificate trasmesse nelle circostanze di cui al paragrafo 1 non recano alcun contrassegno o indicazione che le distinguano da informazioni non classificate o che possono essere protette mediante prodotti crittografici disponibili. I destinatari sono informati tempestivamente, con altri mezzi, del livello di classifica. 4.   È presentato un successivo rapporto all'autorità competente e al gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione.
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Situazioni di emergenza (Art. 38 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo