Art. 39 · Principi di base

Art. 39

Principi di base

In vigore dal 13 mar 2015
Principi di base 1.   Per «sicurezza industriale» si intende l'applicazione di misure che assicurino la protezione delle ICUE: a) nell'ambito di contratti classificati, da parte di: i) candidati od offerenti attraverso la procedura di appalto e aggiudicazione; ii) contraenti o subcontraenti lungo tutto il ciclo di vita dei contratti classificati; b) nell'ambito di convenzioni di sovvenzione classificate, da parte di: i) i richiedenti durante le procedure di concessione di una sovvenzione; ii) i beneficiari lungo tutto il ciclo di vita delle convenzioni di sovvenzione classificate. 2.   Tali contratti o convenzioni di sovvenzione non contemplano le informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. 3.   Se non stabilito diversamente, le disposizioni del presente capo relative ai contratti o ai contraenti si applicano anche ai subcontratti o ai subcontraenti classificati.
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