Art. 44

Nulla osta di sicurezza delle imprese

In vigore dal 13 mar 2015
Nulla osta di sicurezza delle imprese 1.   Per «nulla osta di sicurezza delle imprese» (FSC) si intende una decisione amministrativa di un'NSA, una DSA o altra autorità di sicurezza competente, secondo la quale un'impresa è in grado, sotto il profilo della sicurezza, di offrire un adeguato livello di protezione alle ICUE ad un determinato livello di classifica di sicurezza; 2.   L'FSC concesso dall'NSA/DSA o altra autorità di sicurezza competente di uno Stato membro per indicare, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, che un operatore economico è in grado di proteggere le ICUE al livello adatto di classifica (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET) all'interno delle proprie strutture, viene presentata all'autorità di sicurezza della Commissione, che la trasmette al servizio della Commissione operante in quanto autorità contraente o che eroga la sovvenzione, prima che a un candidato, offerente o contraente oppure a un richiedente o beneficiario della sovvenzione siano comunicate delle ICUE o possa essere concesso l'accesso a tali informazioni classificate. 3.   Ove opportuno, attraverso l'autorità di sicurezza della Commissione, l'autorità contraente notifica all'NSA, DSA pertinente o altra autorità di sicurezza competente che è necessario un FSC per l'esecuzione del contratto. È richiesto un FSC o un PSC laddove occorre fornire ICUE classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET durante il processo di presentazione delle offerte. 4.   L'autorità contraente o che eroga la sovvenzione non assegna all'offerente o partecipante selezionato un contratto classificato o una convenzione di sovvenzione prima di aver ricevuto conferma dall'NSA, DSA, o da altra autorità di sicurezza competente dello Stato membro in cui ha sede il contraente o subcontraente interessato, che laddove necessario è stato rilasciato l'FSC adatto. 5.   Se l'NSA, DSA o altra autorità di sicurezza competente che ha rilasciato un FSC notifica l'autorità di sicurezza della Commissione in merito a modifiche dell'FSC, quest'ultima le comunica al servizio della Commissione operante come autorità contraente o che eroga la sovvenzione. In caso di subcontratto, l'NSA, DSA o altra autorità di sicurezza competente è informata di conseguenza. 6.   La revoca dell'FSC da parte dell'NSA/DSA interessata o da altra autorità di sicurezza competente è motivo sufficiente per far sì che l'autorità contraente o che eroga la sovvenzione estingua il contratto classificato o escluda un candidato, offerente o richiedente dalla gara. Nei modelli di contratto e di convenzione di sovvenzione che saranno elaborati occorre inserire una disposizione a tale scopo
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Nulla osta di sicurezza delle imprese (Art. 44 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo