Art. 4

Scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche

In vigore dal 24 feb 2015
Scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche 1.   Gli Stati membri condividono tra di loro informazioni, esperienze o buone pratiche relative ai regimi di identificazione elettronica. 2.   Ogni Stato membro informa gli altri Stati membri ogniqualvolta introduce uno dei seguenti cambiamenti o adeguamenti relativi all'interoperabilità o ai livelli di garanzia del regime (o quando intervengono sviluppi in tale ambito): a) sviluppi o adeguamenti relativi a un regime di identificazione elettronica già notificato, laddove non è necessaria una notifica a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014; b) modifiche, sviluppi o adeguamenti relativi alla descrizione del regime di identificazione elettronica trasmessa a norma dell', lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014, laddove siano intervenuti prima della notifica. 3.   Uno Stato membro che individui importanti sviluppi o incidenti che non sono correlati al regime di identificazione elettronica da esso notificato ma che potrebbero compromettere la sicurezza di altri regimi di identificazione elettronica notificati, ne informa gli altri Stati membri.
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Scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche (Art. 4 Decisione (UE) 2015/296) — Testo vigente | Portale Normativo