Art. 5

Richiesta di informazioni in materia di interoperabilità e sicurezza

In vigore dal 24 feb 2015
Richiesta di informazioni in materia di interoperabilità e sicurezza 1.   Se uno Stato membro ritiene che, al fine di garantire l'interoperabilità tra i regimi di identificazione elettronica, sia necessario disporre di maggiori informazioni rispetto a quelle già fornite dallo Stato membro che ha notificato il regime di identificazione elettronica, può chiedere a quest'ultimo un complemento di informazioni. Lo Stato membro notificante trasmette le informazioni richieste, salvo quando: a) non è in possesso di tali informazioni e l'acquisizione delle stesse determinerebbe un onere amministrativo irragionevole; b) le informazioni richieste riguardano aspetti attinenti alla sicurezza pubblica o nazionale; c) le informazioni richieste riguardano aspetti attinenti a segreti commerciali, professionali o d'impresa. 2.   Al fine di migliorare la sicurezza dei regimi di identificazione elettronica, uno Stato membro che abbia dubbi in merito alla sicurezza di un regime notificato, o in procinto di essere notificato, può chiedere informazioni in proposito. Lo Stato membro destinatario della richiesta fornisce quindi a tutti gli Stati membri le pertinenti informazioni necessarie a stabilire se vi sia stata una violazione della sicurezza di cui all' del regolamento (UE) n. 910/2014 o se vi sia un rischio reale che una siffatta violazione possa verificarsi, salvo quando: a) non è in possesso di tali informazioni e l'acquisizione delle stesse determinerebbe un onere amministrativo irragionevole; b) le informazioni richieste riguardano aspetti attinenti alla sicurezza pubblica o nazionale; c) le informazioni richieste riguardano aspetti attinenti a segreti commerciali, professionali o d'impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2015:296:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Richiesta di informazioni in materia di interoperabilità e sicurezza (Art. 5 Decisione (UE) 2015/296) — Testo vigente | Portale Normativo