Art. 6

Scambio di informazioni attraverso gli sportelli unici

In vigore dal 24 feb 2015
Scambio di informazioni attraverso gli sportelli unici Gli Stati membri si scambiano le informazioni di cui agli attraverso gli sportelli unici e trasmettono le pertinenti informazioni richieste senza indebiti ritardi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2015:296:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Scambio di informazioni attraverso gli sportelli unici (Art. 6 Decisione (UE) 2015/296) — Testo vigente | Portale Normativo