Art. 6
Scambio di informazioni attraverso gli sportelli unici
In vigore dal 24 feb 2015
Scambio di informazioni attraverso gli sportelli unici
Gli Stati membri si scambiano le informazioni di cui agli attraverso gli sportelli unici e trasmettono le pertinenti informazioni richieste senza indebiti ritardi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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