Art. 6 · Scambio di informazioni attraverso gli sportelli unici

Art. 6

Scambio di informazioni attraverso gli sportelli unici

In vigore dal 24 feb 2015
Scambio di informazioni attraverso gli sportelli unici Gli Stati membri si scambiano le informazioni di cui agli attraverso gli sportelli unici e trasmettono le pertinenti informazioni richieste senza indebiti ritardi.
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