Art. 5
Richiesta di informazioni in materia di interoperabilità e sicurezza
In vigore dal 24 feb 2015
Richiesta di informazioni in materia di interoperabilità e sicurezza
1. Se uno Stato membro ritiene che, al fine di garantire l'interoperabilità tra i regimi di identificazione elettronica, sia necessario disporre di maggiori informazioni rispetto a quelle già fornite dallo Stato membro che ha notificato il regime di identificazione elettronica, può chiedere a quest'ultimo un complemento di informazioni. Lo Stato membro notificante trasmette le informazioni richieste, salvo quando:
a)
non è in possesso di tali informazioni e l'acquisizione delle stesse determinerebbe un onere amministrativo irragionevole;
b)
le informazioni richieste riguardano aspetti attinenti alla sicurezza pubblica o nazionale;
c)
le informazioni richieste riguardano aspetti attinenti a segreti commerciali, professionali o d'impresa.
2. Al fine di migliorare la sicurezza dei regimi di identificazione elettronica, uno Stato membro che abbia dubbi in merito alla sicurezza di un regime notificato, o in procinto di essere notificato, può chiedere informazioni in proposito. Lo Stato membro destinatario della richiesta fornisce quindi a tutti gli Stati membri le pertinenti informazioni necessarie a stabilire se vi sia stata una violazione della sicurezza di cui all' del regolamento (UE) n. 910/2014 o se vi sia un rischio reale che una siffatta violazione possa verificarsi, salvo quando:
a)
non è in possesso di tali informazioni e l'acquisizione delle stesse determinerebbe un onere amministrativo irragionevole;
b)
le informazioni richieste riguardano aspetti attinenti alla sicurezza pubblica o nazionale;
c)
le informazioni richieste riguardano aspetti attinenti a segreti commerciali, professionali o d'impresa.
Storico versioni
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