Art. 3

Sportello unico

In vigore dal 24 feb 2015
Sportello unico 1.   Ai fini della cooperazione tra Stati membri a norma dell', paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 910/2014, ogni Stato membro istituisce uno sportello unico e 2.   comunica agli altri Stati membri e alla Commissione gli estremi dello stesso. La Commissione pubblica su Internet l'elenco degli sportelli unici.
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