Art. 2

Lingua della cooperazione

In vigore dal 24 feb 2015
Lingua della cooperazione 1.   Salvo quando diversamente concordato dagli Stati membri interessati, le attività di cooperazione si svolgono in lingua inglese. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri non sono tenuti a tradurre i documenti di supporto di cui all', paragrafo 2, qualora debbano sostenere a tal fine oneri irragionevoli.
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