Art. 9

Preparazione della revisione inter pares

In vigore dal 24 feb 2015
Preparazione della revisione inter pares 1.   Gli Stati membri che partecipano alla revisione inter pares trasmettono allo Stato membro il cui regime di identificazione elettronica deve essere sottoposto alla revisione i nomi e i recapiti dei rispettivi rappresentanti incaricati di effettuare la revisione entro due settimane dalla data in cui hanno comunicato la propria intenzione di partecipare alla revisione a norma dell', paragrafo 2. In caso di conflitto di interessi lo Stato membro il cui regime di identificazione elettronica deve essere sottoposto alla revisione inter pares può respingere la richiesta di partecipazione di qualsiasi rappresentante. 2.   Tenendo conto degli orientamenti forniti dalla rete di cooperazione, lo Stato membro il cui regime di identificazione elettronica deve essere sottoposto alla revisione inter pares e gli Stati membri che effettuano la revisione concordano: a) l'ambito di applicazione e le modalità della revisione inter pares sulla base dell'ambito di applicazione dell', lettera g) o dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 e l'interesse espresso nella fase iniziale dagli Stati membri che effettuano la revisione; b) il calendario delle attività della revisione inter pares, fissando un termine ultimo che non può essere superiore a tre mesi a decorrere dalla data in cui gli Stati membri hanno comunicato i nomi e i recapiti dei rispettivi rappresentanti a norma del paragrafo 1; c) altre disposizioni organizzative in relazione al processo di revisione inter pares. Lo Stato membro il cui regime di identificazione elettronica deve essere sottoposto alla revisione inter pares trasmette l'accordo alla rete di cooperazione.
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