Art. 28
Documenti giustificativi
In vigore dal 17 feb 2015
Documenti giustificativi
I documenti di cui all', paragrafo 3, all', paragrafo 5, e all', paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione di origine o da una dichiarazione di origine EUR-MED possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all' e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:
a)
una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
b)
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente in cui tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
c)
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nel SEE, rilasciati o compilati nella parte contraente in cui tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
d)
certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente in conformità del presente protocollo, o in uno dei paesi di cui all', secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;
e)
dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nel SEE i materiali utilizzati, compilate nelle parti contraenti a norma del presente protocollo;
f)
prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori del SEE in applicazione dell' da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:285:oj#art-28