Art. 27
Dichiarazione del fornitore
In vigore dal 17 feb 2015
Dichiarazione del fornitore
1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una delle parti contraenti per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre parti contraenti, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nel SEE senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nel SEE, al fine di stabilire se i prodotti, nella cui produzione sono state utilizzate dette merci, si possano considerare originari del SEE e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nel SEE rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (di seguito “dichiarazione a lungo termine del fornitore”) valida anche per le successive spedizioni.
Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il suo cliente, qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più applicabile alle merci fornite.
5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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