Art. 29

Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi

In vigore dal 17 feb 2015
Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi 1.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all', paragrafo 3. 2.   L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all', paragrafo 5. 3.   Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all', paragrafo 6. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione, nonché i documenti di cui all', paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore. 4.   Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all', paragrafo 2. 5.   Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED loro presentati.
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Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi (Art. 29 Decisione (UE) 2015/285) — Testo vigente | Portale Normativo