Art. 31

Importi espressi in euro

In vigore dal 17 feb 2015
Importi espressi in euro 1.   Per l'applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 1, lettera b), e dell', paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi espressi nella valuta nazionale degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi di cui all', equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati. 2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell', paragrafo 1, lettera b), o dell', paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione. 3.   Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in questa valuta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Questi importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati. 4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso. 5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato misto SEE su richiesta delle parti contraenti. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto SEE tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
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Importi espressi in euro (Art. 31 Decisione (UE) 2015/285) — Testo vigente | Portale Normativo