Art. 33

Verifica delle prove dell'origine

In vigore dal 17 feb 2015
Verifica delle prove dell'origine 1.   La verifica a posteriori delle prove dell'origine è effettuata per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di verifica. A corredo della richiesta di verifica, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3.   La verifica viene effettuata dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. 4.   Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5.   I risultati della verifica sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l'hanno richiesta. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE o di uno dei paesi di cui all' e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
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