Art. 3

In vigore dal 15 mag 2014
1.   Se decidono di applicare l', la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono considerare equipollenti, oltre ai documenti di cui a tale articolo, al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni: a) i visti nazionali per soggiorni di breve durata e i visti nazionali per soggiorni di lunga durata rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro o dalla Romania secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (16); b) i permessi di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro o dalla Romania secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 (17), a meno che i visti e permessi di soggiorno non siano apposti su documenti di viaggio che essi non riconoscano o su documenti di viaggio rilasciati da un paese terzo con il quale non intrattengano relazioni diplomatiche. 2.   I documenti rilasciati dalla Bulgaria che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato I. I documenti rilasciati dalla Croazia che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato II. I documenti rilasciati da Cipro che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato III. I documenti rilasciati dalla Romania che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato IV.
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