Art. 2

In vigore dal 15 mag 2014
1.   La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono considerare equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla cittadinanza dei titolari, i seguenti documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen: a) il «visto uniforme» quale definito all', punto 3, del codice dei visti, valido per due o molteplici ingressi; b) il «visto per soggiorno di lunga durata» di cui all'articolo 18 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (15); c) il «permesso di soggiorno» quale definito all', punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006. 2.   La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono inoltre considerare equipollente al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni il visto con validità territoriale limitata rilasciato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del codice dei visti. 3.   Se decidono di applicare la presente decisione, la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania riconoscono tutti i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati, a meno che non siano apposti su documenti di viaggio che non riconoscono o su documenti di viaggio rilasciati da un paese terzo con il quale non intrattengono relazioni diplomatiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:565(2):oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo