Art. 7
In vigore dal 15 mag 2014
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica fino alla data stabilita dalla decisione del Consiglio adottata a norma dell', paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro, dell', paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2005 in relazione alla Bulgaria e alla Romania e dell', paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2011 in relazione alla Croazia, data in cui si applicheranno allo Stato membro in questione tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen nel campo della politica comune dei visti e della circolazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri.
Storico versioni
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