Art. 5
In vigore dal 15 mag 2014
La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di applicare la presente decisione entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da questi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tali notifiche specificano, se del caso, i paesi terzi in relazione ai quali la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania, in assenza di relazioni diplomatiche, non applicano la presente decisione ai sensi dell', paragrafo 3, e dell', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:565(2):oj#art-5