Art. 1

In vigore dal 15 mag 2014
La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne in base al quale la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono riconoscere unilateralmente come equipollenti al loro visto nazionale di transito, o per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, i documenti di cui all', paragrafo 1, e all' della presente decisione, rilasciati ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001. L'attuazione della presente decisione non pregiudica le verifiche da effettuare sulle persone alle frontiere esterne in conformità degli articoli da 5 a 13, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 562/2006.
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