Art. 3
In vigore dal 15 mag 2014
1. Se decidono di applicare l', la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono considerare equipollenti, oltre ai documenti di cui a tale articolo, al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni:
a)
i visti nazionali per soggiorni di breve durata e i visti nazionali per soggiorni di lunga durata rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro o dalla Romania secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (16);
b)
i permessi di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro o dalla Romania secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 (17),
a meno che i visti e permessi di soggiorno non siano apposti su documenti di viaggio che essi non riconoscano o su documenti di viaggio rilasciati da un paese terzo con il quale non intrattengano relazioni diplomatiche.
2. I documenti rilasciati dalla Bulgaria che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato I.
I documenti rilasciati dalla Croazia che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato II.
I documenti rilasciati da Cipro che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato III.
I documenti rilasciati dalla Romania che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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