Art. 12

Trasparenza e pubblicazione di informazioni

In vigore dal 16 apr 2014
Trasparenza e pubblicazione di informazioni 1.   Conformemente alla propria politica di trasparenza e ai principi dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni e progressivamente anche agli standard dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet informazioni relative a: a) tutte le operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione, dopo la fase di approvazione di un progetto, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione e il modo in cui contribuisce agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, rilevandone in particolare l'impatto economico, sociale e ambientale; b) i protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione, salva l'applicazione degli obblighi di riservatezza; c) ove possibile e opportuno, gli accordi quadro esistenti tra la BEI e un paese destinatario. All'atto di firmare nuovi accordi o di modificare quelli esistenti, la BEI si adopera per consentirne la diffusione; d) la politica di assegnazione della BEI. 2.   La Commissione pubblica sul suo sito Internet le informazioni specifiche relative a tutti i casi di recupero crediti nel quadro dell'accordo di garanzia di cui all' e dell'accordo che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti di cui all', paragrafo 2, salva l'applicazione degli obblighi di riservatezza.
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Trasparenza e pubblicazione di informazioni (Art. 12 Decisione (UE) 2014/466) — Testo vigente | Portale Normativo