Art. 15
Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione
In vigore dal 16 apr 2014
Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione
1. Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.
2. Al più tardi alla data della firma dell'accordo di garanzia di cui all', la Commissione e la BEI concludono un accordo separato che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti.
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