Art. 14
Accordo di garanzia
In vigore dal 16 apr 2014
Accordo di garanzia
La Commissione e la BEI concludono un accordo di garanzia che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia dell'Unione di cui all' e ne informano il Parlamento europeo e il Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:466(1):oj#art-14