Art. 8
Copertura e condizioni di applicazione della garanzia dell'Unione
In vigore dal 16 apr 2014
Copertura e condizioni di applicazione della garanzia dell'Unione
1. Per le operazioni di finanziamento della BEI, ad eccezione di quelle consistenti in strumenti del mercato del capitale di debito, concluse con uno Stato, o garantite da uno Stato e per le altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti o controllate da uno Stato, quando tali altre operazioni si basano su una valutazione adeguata del rischio di credito da parte della BEI che tiene conto della situazione del paese interessato in termini di rischio di credito, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti («garanzia globale»).
2. Ai fini del paragrafo 1, la Palestina è rappresentata dall'Autorità palestinese e il Kosovo (13) é rappresentato dalle Autorità del Kosovo.
3. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da questa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia per rischi politici»):
a)
non trasferibilità della valuta;
b)
espropriazione;
c)
eventi bellici o disordini civili;
d)
denegata giustizia in caso di violazione di contratto.
4. Per le operazioni di finanziamento della BEI consistenti in strumenti del mercato del capitale di debito, si applica solamente la garanzia per i rischi politici.
5. Gli accordi di finanziamento con singoli promotori in relazione a operazioni di finanziamento della BEI includono anche adeguate disposizioni ambientali e sociali conformemente alle norme e procedure interne della BEI.
6. La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di garanzia di cui all' una politica di assegnazione chiara e trasparente che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione al fine di assicurare il più efficace uso della garanzia dell'Unione. La politica di assegnazione è basata sull'affidabilità creditizia delle operazioni di finanziamento della BEI, valutata dalla BEI, sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte, sia essa uno Stato sovrano o un'entità sub-sovrana rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, o un'entità privata, sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in merito alla politica di assegnazione conformemente all'.
7. Quando si ricorre alla garanzia dell'Unione, l'Unione subentra nei diritti pertinenti della BEI rispetto agli obblighi relativi alle sue operazioni di finanziamento, conformemente all'accordo di garanzia di cui all'.
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