Art. 13
Giurisdizioni non-cooperative
In vigore dal 16 apr 2014
Giurisdizioni non-cooperative
Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione e la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite un veicolo finanziario straniero ubicato in una giurisdizione non cooperativa, identificata come tale dall'Unione, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o dalla task force «Azione finanziaria».
Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI applica i principi e le norme stabiliti nel diritto dell'Unione relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compreso un requisito di adottare misure ragionevoli per individuare, ove applicabile, i proprietari effettivi.
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