Art. 11
Relazione e contabilità annuali
In vigore dal 16 apr 2014
Relazione e contabilità annuali
1. Ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione viene messa a disposizione del pubblico e include:
a)
una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, settore, paese e regione e del loro rispetto della presente decisione;
b)
una valutazione del valore aggiunto, dei risultati, degli esiti e dell'impatto sullo sviluppo stimati delle operazioni di finanziamento della BEI, su base aggregata, ricorrendo alla relazione annuale del quadro per la misurazione dei risultati della BEI. A tal fine la BEI utilizza indicatori di prestazione relativi agli aspetti ambientali, sociali e riguardanti lo sviluppo dei progetti finanziati, compresi gli aspetti che riguardano i diritti umani, tenendo conto dei pertinenti indicatori contenuti nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti. Gli indicatori degli aspetti ambientali dei progetti includono criteri per le tecnologie pulite, orientati in linea di principio all'efficienza energetica e alle tecnologie di riduzione delle emissioni;
c)
una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione, tenendo conto degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all';
d)
una valutazione del vantaggio finanziario trasferito ai beneficiari delle operazioni di finanziamento della BEI, su base aggregata;
e)
una valutazione della qualità delle operazioni di finanziamento della BEI, in particolare della misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ambientale e sociale nella diligenza dovuta e nel monitoraggio dei progetti di investimento finanziati;
f)
informazioni dettagliate in merito ai ricorsi alla garanzia dell'Unione;
g)
informazioni sui volumi dei finanziamenti relativi ai cambiamenti climatici e alla biodiversità di cui alla presente decisione, sull'impatto, in termini assoluti e relativi, sulle emissioni di gas serra di cui all', paragrafo 4, su base aggregata, nonché sul numero di progetti valutati a fronte dei rischi climatici;
h)
una descrizione della cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie europee e internazionali, incluso il cofinanziamento. La relazione quantifica, in particolare, le risorse finanziarie dell'Unione e le risorse delle altre istituzioni finanziarie europee e internazionali utilizzate in combinazione con i finanziamenti della BEI, e fornisce in tal modo un quadro degli investimenti totali sostenuti dalle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. Nella relazione è menzionata anche la conclusione di nuovi protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione;
i)
informazioni sul follow up del funzionamento del protocollo d'intesa tra la BEI e il Mediatore europeo nella misura in cui tale protocollo riguarda le operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione.
2. Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle sue operazioni di finanziamento a titolo della presente decisione, comprendenti tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di riferire in conformità del paragrafo 1. La BEI può anche fornire alla Commissione ulteriori informazioni utili affinché il Parlamento europeo e il Consiglio possano avere una visione completa delle attività esterne della BEI.
3. La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni sua operazione di finanziamento e qualsiasi altra informazione necessaria per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti e un certificato di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI. La BEI fornisce inoltre alla Commissione eventuali altri documenti necessari conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'Unione, la BEI fornisce alla Commissione la sua valutazione dei rischi e le informazioni relative alla classificazione delle sue operazioni di finanziamento.
5. La BEI fornisce alla Commissione, quanto meno annualmente, un programma pluriennale indicativo del volume previsto di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento per assicurare la compatibilità delle previsioni di finanziamento della BEI con i massimali stabiliti dalla presente decisione e per consentire alla Commissione di garantire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. La Commissione tiene conto di questa previsione in fase di preparazione del progetto di bilancio generale dell'Unione.
6. La BEI presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le sue relazioni di valutazione indipendenti sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI a titolo della presente decisione e nel quadro di altri mandati esterni.
7. La BEI fornisce a proprie spese le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 6. Essa rende pubbliche inoltre le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 6, in termini generali e ad esclusione di quelle riservate.
Storico versioni
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