Art. 10

Entrate con destinazione specifica esterne per il fondo di garanzia

In vigore dal 16 apr 2014
Entrate con destinazione specifica esterne per il fondo di garanzia I rimborsi e le entrate per un importo di 110 000 000 EUR, provenienti da operazioni concluse prima del 2007, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi su conti fiduciari, versati sul conto fiduciario aperto per il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione, costituiscono entrate esterne con destinazione specifica in conformità dell', paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e vengono utilizzati per il fondo di garanzia. Gli importi che superano 110 000 000 EUR che sono stati rimborsati sul conto fiduciario aperto per il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione previa detrazione dei costi di gestione e delle spese.
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Entrate con destinazione specifica esterne per il fondo di garanzia (Art. 10 Decisione (UE) 2014/466) — Testo vigente | Portale Normativo