Art. 10 · Entrate con destinazione specifica esterne per il fondo di garanzia

Art. 10

Entrate con destinazione specifica esterne per il fondo di garanzia

In vigore dal 16 apr 2014
Entrate con destinazione specifica esterne per il fondo di garanzia I rimborsi e le entrate per un importo di 110 000 000 EUR, provenienti da operazioni concluse prima del 2007, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi su conti fiduciari, versati sul conto fiduciario aperto per il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione, costituiscono entrate esterne con destinazione specifica in conformità dell', paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e vengono utilizzati per il fondo di garanzia. Gli importi che superano 110 000 000 EUR che sono stati rimborsati sul conto fiduciario aperto per il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione previa detrazione dei costi di gestione e delle spese.
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