Art. 9

Valutazione e monitoraggio dei progetti di investimento da parte della BEI

In vigore dal 16 apr 2014
Valutazione e monitoraggio dei progetti di investimento da parte della BEI 1.   La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso, impone ai promotori del progetto di svolgere consultazioni pubbliche conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione con le parti interessate nazionali e locali pertinenti, come pure con la società civile, in fase di progettazione e attuazione sugli aspetti sociali, dei diritti umani, ambientali, economici e relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione, e di fornire informazioni pertinenti per la valutazione del contributo al rispetto degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione. Se del caso, tale esame include una valutazione su come rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI tramite l'assistenza tecnica nell'arco dell'intero progetto. Le norme e le procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi ai diritti umani e alla prevenzione dei conflitti, al fine di garantire che i progetti di investimento finanziati ai sensi della presente decisione siano sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale. 2.   Oltre alla valutazione ex ante degli aspetti connessi allo sviluppo, la BEI controlla l'attuazione delle operazioni di finanziamento. In particolare, essa richiede ai promotori dei progetti di effettuare un monitoraggio rigoroso, tra l'altro, per quanto riguarda gli effetti del progetto di investimento sullo sviluppo, sull'ambiente e sui diritti umani, nonché a livello economico e sociale, durante la realizzazione del progetto e fino al completamento. La BEI verifica periodicamente le informazioni fornite dai promotori del progetto e le mette a disposizione del pubblico, previo accordo del promotore del progetto. Ove possibile, le relazioni connesse alle operazioni di finanziamento della BEI elaborate al completamento del progetto sono rese pubbliche, fatta eccezione delle informazioni riservate. 3.   Il monitoraggio della BEI cerca anche di riguardare l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari e la prestazione degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI. 4.   La BEI istituisce un sistema globale per valutare ex ante, in termini assoluti e relativi, le emissioni di gas a effetto serra concernenti operazioni di finanziamento della BEI in cui tali emissioni raggiungono soglie significative, definite secondo una metodologia compresa nella strategia della BEI in materia di cambiamenti climatici, e laddove i dati siano disponibili. 5.   Ove possibile, i risultati del monitoraggio sono diffusi, fatti salvi i requisiti di riservatezza e l'accordo delle parti interessate.
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