Art. 17
Misure antifrode
In vigore dal 16 apr 2014
Misure antifrode
1. La BEI notifica prontamente all'OLAF e fornisce ad esso le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di progetti soggetti alla garanzia dell'Unione, essa abbia motivo di sospettare che vi sia un potenziale caso di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione.
2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (15) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (16), al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento. L'OLAF può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso delle indagini.
Qualora tali attività illecite siano dimostrate, la BEI contribuisce agli sforzi di recupero riguardo alle sue operazioni di finanziamento e nell'ambito delle sue responsabilità.
3. Gli accordi di finanziamento sottoscritti in relazione a progetti sostenuti a titolo della presente decisione includono clausole che consentono la sospensione delle operazioni di finanziamento della BEI e, se necessario, adeguate misure di recupero nei casi di frode, corruzione o altra attività illecita. L'eventuale decisione di sospendere o cancellare il finanziamento della BEI è adottata da quest'ultima previo attento esame di tutte le circostanze e i rischi.
4. La BEI continua a fare affidamento sul suo sportello unico contro la corruzione e contro la frode per il personale della BEI e tutte le parti interessate.
5. Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI attua il suo meccanismo di esclusione per l'interdizione di controparti coinvolte in casi di frode e corruzione che include i criteri di esclusione della banca dati centrale sull'esclusione dell'Unione garantendo il rispetto dei diritti di tutte le parti.
Storico versioni
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