Art. 15 · Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

Art. 15

Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

In vigore dal 16 apr 2014
Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione 1.   Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati. 2.   Al più tardi alla data della firma dell'accordo di garanzia di cui all', la Commissione e la BEI concludono un accordo separato che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti.
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