Art. 13

Manuale di analisi

In vigore dal 10 mar 2014
Manuale di analisi 1)   In consultazione con gli Stati membri e con le parti interessate la Commissione redige un manuale dettagliato relativo al contenuto, alla documentazione e alla procedura per l'analisi di cui agli . 2)   La procedura di analisi comprende la verifica della documentazione presentata dai richiedenti nonché audit in loco. 3)   L'organismo designato dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, utilizza il manuale di analisi al fine di analizzare una proposta di rete e le domande di adesione alla rete.
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