Art. 13
Manuale di analisi
In vigore dal 10 mar 2014
Manuale di analisi
1) In consultazione con gli Stati membri e con le parti interessate la Commissione redige un manuale dettagliato relativo al contenuto, alla documentazione e alla procedura per l'analisi di cui agli .
2) La procedura di analisi comprende la verifica della documentazione presentata dai richiedenti nonché audit in loco.
3) L'organismo designato dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, utilizza il manuale di analisi al fine di analizzare una proposta di rete e le domande di adesione alla rete.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:287:oj#art-13