Art. 12

Perdita della qualità di membro

In vigore dal 10 mar 2014
Perdita della qualità di membro 1)   Un membro di una rete può perdere tale qualità per una delle seguenti ragioni: a) ritiro volontario in base alle regole e alle procedure approvate dal consiglio della rete; b) con decisione del consiglio della rete in base alle regole e alle procedure approvate dal consiglio della rete; c) se uno Stato membro di stabilimento comunica al membro della rete che la sua partecipazione alla rete non è più conforme alla legislazione nazionale; d) se il membro rifiuta di essere valutato a norma dell'; e) se per tale membro è stata redatta una relazione di valutazione negativa a norma dell'; f) se la rete cui il membro ha aderito viene sciolta. 2)   Lo Stato membro interessato informa la Commissione dei motivi relativi alla comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera c). 3)   Il consiglio della rete informa la Commissione nei casi di cui al punto 1, lettere a), b) e d). 4)   La perdita della qualità di membro per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera e), deve essere approvata dal comitato di Stati membri di cui all'. 5)   Per ciascun caso di perdita della qualità di membro la Commissione verifica che siano ancora raggiunti i numeri minimi di prestatori di assistenza sanitaria e di Stati membri di cui all', paragrafo 2. In caso contrario essa chiede alla rete di reperire nuovi membri entro i due anni successivi o di sciogliere la rete, informa il comitato di Stati membri della situazione e chiede agli Stati membri di incoraggiare i propri prestatori di assistenza sanitaria ad aderire alla rete. 6)   La perdita della qualità di membro comporta la perdita automatica di ogni diritto e responsabilità connessi con la partecipazione alla rete, ivi incluso il diritto di utilizzare il logo.
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Perdita della qualità di membro (Art. 12 Decisione (UE) 2014/287) — Testo vigente | Portale Normativo