Art. 14

Valutazione

In vigore dal 10 mar 2014
Valutazione 1)   Tutte le reti e i loro membri sono valutati periodicamente, al massimo ogni cinque anni dalla loro approvazione o dall'ultima valutazione. 2)   Dopo aver ricevuto la richiesta di valutazione da parte del coordinatore di una rete la Commissione designa un organismo al fine di valutare la rete e i suoi membri. 3)   L'organismo di valutazione verifica e analizza: a) il rispetto dei criteri e delle condizioni di cui alla decisione delegata 2014/286/UE; b) il conseguimento degli obiettivi di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2011/24/UE; e c) i risultati e la performance della rete nonché il contributo apportato da ciascun membro. 4)   L'organismo di valutazione redige una relazione di valutazione sulla rete e la trasmette alla Commissione, al consiglio della rete e ai membri della rete. 5)   L'organismo di valutazione redige una relazione di valutazione per ciascun membro della rete e la trasmette alla Commissione e al membro interessato. 6)   Il coordinatore e i membri della rete possono trasmettere osservazioni all'organismo di valutazione entro due mesi dalla ricezione della relazione. Dopo aver ricevuto le osservazioni, l'organismo di valutazione modifica la propria relazione di valutazione spiegando se esse giustifichino una modifica della valutazione effettuata. 7)   Lo scioglimento di una rete o la perdita della qualità di membro per via di una valutazione negativa devono essere approvati dal comitato di Stati membri di cui all'. Prima di effettuare una nuova valutazione il comitato di Stati membri può offrire alla rete o al membro interessato un anno per porre rimedio alle carenze individuate. Tale periodo di tempo viene offerto soltanto a una determinata rete o a un determinato membro di una rete qualora il consiglio della rete presenti un piano di miglioramento.
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Valutazione (Art. 14 Decisione (UE) 2014/287) — Testo vigente | Portale Normativo