Art. 15

Manuale di valutazione

In vigore dal 10 mar 2014
Manuale di valutazione 1)   In consultazione con gli Stati membri e con le parti interessate la Commissione redige un manuale relativo al contenuto, alla documentazione e alla procedura di valutazione delle reti e dei loro membri di cui all'. 2)   La procedura di valutazione comprende la valutazione della documentazione presentata, ivi incluse le relazioni di autovalutazione, nonché audit in loco. 3)   L'organismo designato dalla Commissione a norma dell', paragrafo 2, utilizza il manuale di valutazione al fine di valutare una rete e i suoi membri.
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