Art. 11
Scioglimento di una rete
In vigore dal 10 mar 2014
Scioglimento di una rete
1) Una rete è sciolta nei casi seguenti:
a)
uno dei numeri minimi di cui all', paragrafo 2, non è più raggiunto;
b)
è stata redatta una relazione di valutazione negativa della rete a norma dell';
c)
con decisione del consiglio della rete secondo le sue regole e procedure;
d)
se il coordinatore non richiede una valutazione della rete entro il periodo di cinque anni dalla sua istituzione o dall'ultima valutazione.
2) Lo scioglimento di una rete per i motivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), deve essere approvato dal comitato di Stati membri di cui all'.
Storico versioni
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