Art. 11

Scioglimento di una rete

In vigore dal 10 mar 2014
Scioglimento di una rete 1)   Una rete è sciolta nei casi seguenti: a) uno dei numeri minimi di cui all', paragrafo 2, non è più raggiunto; b) è stata redatta una relazione di valutazione negativa della rete a norma dell'; c) con decisione del consiglio della rete secondo le sue regole e procedure; d) se il coordinatore non richiede una valutazione della rete entro il periodo di cinque anni dalla sua istituzione o dall'ultima valutazione. 2)   Lo scioglimento di una rete per i motivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), deve essere approvato dal comitato di Stati membri di cui all'.
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Scioglimento di una rete (Art. 11 Decisione (UE) 2014/287) — Testo vigente | Portale Normativo