Art. 10
Approvazione di nuovi membri
In vigore dal 10 mar 2014
Approvazione di nuovi membri
1) Dopo aver ricevuto un'analisi positiva, redatta a norma dell', il comitato di Stati membri decide se approvare il nuovo membro.
2) Laddove un prestatore di assistenza sanitaria riceva un'analisi negativa spetterà a quest'ultimo decidere se presentare la propria domanda di adesione, corredata della relazione di analisi, al comitato di Stati membri ai fini di un riesame.
Storico versioni
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