Art. 10

Approvazione di nuovi membri

In vigore dal 10 mar 2014
Approvazione di nuovi membri 1)   Dopo aver ricevuto un'analisi positiva, redatta a norma dell', il comitato di Stati membri decide se approvare il nuovo membro. 2)   Laddove un prestatore di assistenza sanitaria riceva un'analisi negativa spetterà a quest'ultimo decidere se presentare la propria domanda di adesione, corredata della relazione di analisi, al comitato di Stati membri ai fini di un riesame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:287:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Approvazione di nuovi membri (Art. 10 Decisione (UE) 2014/287) — Testo vigente | Portale Normativo