Art. 9

Analisi tecnica delle domande di adesione a reti esistenti

In vigore dal 10 mar 2014
Analisi tecnica delle domande di adesione a reti esistenti 1.   Qualora la Commissione giunga alla conclusione che risultano soddisfatte le prescrizioni di cui all', paragrafi 2 e 3, essa designa un organismo di analisi al fine di esaminare le domande di adesione. 2.   L'organismo di analisi verifica che: a) il contenuto della domanda di adesione soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato II della presente decisione; e b) il prestatore di assistenza sanitaria in questione soddisfi i criteri e le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2014/286/UE. 3.   L'analisi di cui al paragrafo 2, lettera b), è effettuata unicamente qualora l'organismo di analisi giunga alla conclusione che la domanda di adesione soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera a). 4.   L'organismo di analisi redige una relazione di analisi e la trasmette alla Commissione e al prestatore di assistenza sanitaria richiedente. Il prestatore di assistenza sanitaria può trasmettere osservazioni all'organismo di analisi entro due mesi dalla data di ricevimento della relazione. Dopo aver ricevuto tali osservazioni l'organismo di analisi modifica la propria relazione di analisi, spiegando se esse giustifichino una modifica dell'analisi effettuata.
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