Art. 2

Ambito d'applicazione

In vigore dal 17 dic 2013
Ambito d'applicazione 1.   La presente decisione si applica alla cooperazione nel settore della protezione civile. Tale cooperazione comprende: a) le azioni di prevenzione e preparazione all'interno dell'Unione e, per quanto riguarda l', paragrafo 2, l', paragrafo 3, e l', anche al di fuori dell'Unione; e b) le azioni di assistenza in risposta alle conseguenze negative immediate di una catastrofe, all'interno e al di fuori dell'Unione, comprese nei paesi di cui all', paragrafo 1, a seguito di una richiesta di assistenza presentata mediante il meccanismo. 2.   La presente decisione tiene conto delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche o di altre regioni o isole dell'Unione in termini di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e delle esigenze specifiche dei paesi e territori d'Oltremare nella risposta alle catastrofi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:1313:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo