Art. 2
Ambito d'applicazione
In vigore dal 17 dic 2013
Ambito d'applicazione
1. La presente decisione si applica alla cooperazione nel settore della protezione civile. Tale cooperazione comprende:
a)
le azioni di prevenzione e preparazione all'interno dell'Unione e, per quanto riguarda l', paragrafo 2, l', paragrafo 3, e l', anche al di fuori dell'Unione; e
b)
le azioni di assistenza in risposta alle conseguenze negative immediate di una catastrofe, all'interno e al di fuori dell'Unione, comprese nei paesi di cui all', paragrafo 1, a seguito di una richiesta di assistenza presentata mediante il meccanismo.
2. La presente decisione tiene conto delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche o di altre regioni o isole dell'Unione in termini di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e delle esigenze specifiche dei paesi e territori d'Oltremare nella risposta alle catastrofi.
Storico versioni
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