Art. 1

Obiettivo generale e oggetto

In vigore dal 17 dic 2013
Obiettivo generale e oggetto 1.   Il meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale") è destinato a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e a facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo. 2.   Il meccanismo unionale mira a garantire in primo luogo la protezione delle persone, ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, da ogni tipo di catastrofi naturali e provocate dall'uomo, tra cui le conseguenze del terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all'interno e al di fuori dell'Unione. Nel caso delle conseguenze di atti di terrorismo o di catastrofi radiologiche, il meccanismo unionale può coprire soltanto le azioni di preparazione e di risposta. 3.   Il meccanismo unionale promuove la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere dalle catastrofi le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati. 4.   La presente decisione stabilisce le norme generali per il meccanismo unionale e le norme per la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo unionale. 5.   Il meccanismo unionale non ha effetti sugli obblighi derivanti dai pertinenti atti giuridici dell'Unione, derivanti dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o dagli accordi internazionali esistenti. 6.   La presente decisione non si applica alle azioni condotte ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96, del regolamento (CE) n. 1406/2002, del regolamento (CE) n. 1717/2006, della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) o della normativa dell'Unione sui programmi d'azione in materia di salute, affari interni e giustizia.
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Obiettivo generale e oggetto (Art. 1 Decisione (UE) 2013/1313) — Testo vigente | Portale Normativo