Art. 4
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2013
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
1. "catastrofe": qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze gravi sulle persone, l'ambiente o i beni, compreso il patrimonio culturale;
2. "risposta": qualsiasi azione intrapresa previa richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale nel caso di un imminente catastrofe, oppure durante o dopo la stessa per affrontarne gli effetti negativi immediati;
3. "preparazione": stato di prontezza e capacità di mezzi umani e materiali, strutture, comunità e organizzazioni ottenuto da un'attività condotta in anticipo, in virtù del quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace a una catastrofe;
4. "prevenzione": qualsiasi azione intesa a ridurre i rischi o a mitigare gli effetti negativi di una catastrofe per le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale;
5. "allerta rapida": fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che mettano in condizione di agire per evitare o ridurre i rischi e gli effetti negativi di una catastrofe e di facilitare la preparazione di una risposta efficace;
6. "modulo": un insieme autosufficiente e autonomo di mezzi degli Stati membri predefinito in base ai compiti e alle necessità o una squadra mobile operativa degli Stati membri costituita da un insieme di mezzi umani e materiali, che si può descrivere in termini di capacità di intervento o di compiti che è in grado di svolgere;
7. "valutazione del rischio": l'intero processo intersettoriale di individuazione, analisi e stima dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;
8. "capacità di gestione dei rischi": la capacità di uno Stato membro o delle sue regioni di ridurre, adeguarsi ai o mitigare i rischi (impatti e probabilità di un disastro), individuati nelle sue valutazioni dei rischi fino a livelli accettabili in detto Stato membro. La capacità di gestione dei rischi è valutata in termini di capacità tecnica, finanziaria e amministrativa di condurre adeguatamente:
a)
valutazioni dei rischi;
b)
pianificazione della gestione del rischio per la prevenzione e la preparazione; e
c)
misure di prevenzione e preparazione ai rischi;
9. "supporto della nazione ospitante": qualsiasi azione intrapresa nelle fasi di preparazione e risposta dal paese che riceve o invia assistenza, o dalla Commissione, per rimuovere gli ostacoli prevedibili all'assistenza internazionale offerta nell'ambito del meccanismo unionale. Esso comprende il sostegno prestato dagli Stati membri per facilitare il transito di tale assistenza attraverso il loro territorio;
10. "mezzo di risposta": l'assistenza che può essere fornita su richiesta tramite il meccanismo unionale;
11. "supporto logistico": attrezzature o servizi essenziali atti a consentire alle squadre di esperti di cui all', paragrafo 1, di svolgere i loro compiti, in particolare con riguardo a comunicazione, alloggio temporaneo, vitto o trasporto all'interno del paese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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