Definizione data dalla norma indicata.
la capacità di uno Stato membro o delle sue regioni di ridurre, adeguarsi ai o mitigare i rischi (impatti e probabilità di un disastro), individuati nelle sue valutazioni dei rischi fino a livelli accettabili in detto Stato membro. La capacità di gestione dei rischi è valutata in termini di capacità tecnica, finanziaria e amministrativa di condurre adeguatamente: a) valutazioni dei rischi
Fonte: dec-2013-12-17-1313 — art. 4 →