Art. 92

Ammissibilità al finanziamento territoriale

In vigore dal 25 nov 2013
Ammissibilità al finanziamento territoriale 1.   Le autorità pubbliche dei PTOM possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione. 2.   Fatta salva l’approvazione da parte delle autorità dei PTOM interessati, possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione i soggetti o gli organismi seguenti: a) gli organismi pubblici o parastatali locali, nazionali e/o regionali, gli enti o le autorità locali dei PTOM, in particolare i loro istituti finanziari e le loro banche di sviluppo; b) le società e le imprese dei PTOM e dei gruppi regionali; c) le imprese di uno Stato membro, affinché possano intraprendere progetti produttivi sul territorio di un PTOM, in aggiunta al loro contributo specifico; d) gli intermediari finanziari dei PTOM o dell’Unione che promuovono e finanziano investimenti privati nei PTOM; e e) gli attori della cooperazione decentrata e gli altri attori non pubblici dei PTOM e dell’Unione, affinché possano intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e didattici nei PTOM nell’ambito della cooperazione decentrata, come previsto all’.
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Ammissibilità al finanziamento territoriale (Art. 92 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo