Art. 91

Monitoraggio, valutazione, processo di revisione e rendicontazione

In vigore dal 25 nov 2013
Monitoraggio, valutazione, processo di revisione e rendicontazione 1.   La cooperazione finanziaria è sufficientemente flessibile da consentire un adeguamento continuo delle operazioni agli obiettivi della presente decisione e tiene conto dei cambiamenti della situazione economica, delle priorità e degli obiettivi del PTOM interessato, soprattutto attraverso una revisione ad hoc del documento di programmazione. 2.   La revisione può essere avviata dalla Commissione o su richiesta del PTOM interessato e a seguito dell’accordo della Commissione. 3.   La Commissione vaglia i progressi compiuti nell’attuazione dell’assistenza finanziaria fornita ai PTOM a titolo dell’11o FES e ogni anno, a partire dal 2015, presenta al Consiglio una relazione sull’attuazione e sui risultati, nonché, per quanto possibile, sui principali effetti e conseguenze dell’assistenza finanziaria dell’Unione. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 4.   La relazione di cui al paragrafo 3 contiene dati relativi all’esercizio precedente sulle misure finanziate, sui risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull’esecuzione degli stanziamenti d’impegno e di pagamento dell’11o FES. La relazione valuta i risultati dell’assistenza utilizzando, per quanto possibile, indicatori specifici e misurabili. Rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni delle valutazioni degli esercizi precedenti.
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Monitoraggio, valutazione, processo di revisione e rendicontazione (Art. 91 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo